Il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n.14 ha reso attuativa la legge 155/2017, introducendo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
LE NOVITA’
La riforma, nell’ambito della più ampia riforma dell’insolvenza e della crisi di impresa, ha introdotto le seguenti novità:
- Obbligo di adozione di un “adeguato sistema di amministrazione e controllo”, pena la responsabilità personale degli amministratori e soci;
- Nomina di revisori al superamento di soglie molto basse;
- Introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”.
Tali novità impongono una revisione dell’organizzazione interna ma possono essere un’opportunità per il rafforzamento dei sistemi interni di controllo dei rischi.
EARLY WARNING Attraverso le procedure di allerta veloce, si mira ad evitare i rischi di un repentino peggioramento delle condizioni di redditività e solvibilità, attraverso il monitoraggio e la conservazione delle condizioni di equilibrio, preservando la continuità aziendale.
Pertanto ai fini dell’emersione tempestiva della crisi, l’imprenditore è tenuto ad implementare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato. Il mancato adeguamento comporterà una responsabilità personale dei soci amministratori di S.r.l, anche con il proprio patrimonio, verso i creditori.
A CHI SI APPLICANO LE PROCEDURE DI ALLERTA?
- Alle imprese, anche piccole;
- Alle imprese agricole e alle imprese minori;
- Alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa.
A CHI SPETTA L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE?
In caso di peggioramento degli indicatori di redditività e solvibilità, spetta in primis agli organi di controllo, revisore e creditori pubblici.
SOGGETTI TENUTI A VIGILARE
- ORGANO DI CONTROLLO
- REVISORE
L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SI ARTICOLA IN:
FASE DI ISTRUTTORIA
compito di recepire informazioni;
FASE VALUTATIVA
di conformità rispetto alle nuove norme;
FASE SANZIONATORIA
qualora si evidenzino difformità o violazioni
Accanto ai revisori, anche Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione ed INPS, potranno avviare le procedure di allerta al superamento di soglie di esposizione verso l’erario
CREDITORI PUBBLICI | FATTISPECIE |
Agenzia delle Entrate | Debito IVA pari almeno al 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione. |
INPS | Debitore in ritardo di oltre 6 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell’anno precedente, nonché superiore alla soglia di € 50.000 |
Agenzia delle Entrate Riscossione | Somma dei crediti affidati per la riscossione, accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi per le imprese individuali il limite di € 500.000 per le imprese collettive € 1.000.000 |
Questi soggetti avranno l’obbligo di intervenire in maniera tempestiva in caso di anomalie per evitare il sopravvenire di situazioni di crisi o perdita di liquidità aziendale.
Gli organi di controllo ricoprono un ruolo fondamentale nel cercare di anticipare la crisi, attivando le procedure di allerta. La loro nomina diventa obbligatoria al superamento, per le s.r.l., per due esercizi consecutivi, di una sola delle nuove soglie:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 Mln/€;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 Mln/€;
- Il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.
Il termine per provvedere alla nomina è 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (16 marzo 2019) che è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
QUALI SONO GLI INDICATORI CHE FANNO SCATTARE” L’ALLERTA”?
Sono in corso di elaborazione da parte del CNDC (consiglio nazionale dei dottori commercialisti), ma avranno alla base il confronto tra:
- Flussi di cassa ed indebitamento
- Oneri Finanziari e Fatturato
- Debiti e Patrimonio netto.
Gli indicatori valutano:
- La sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa generabili;
- L’adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi.
ALLERTA ESTERNA
Spetta ai creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione, nel caso in cui l’esposizione debitoria abbia superato importi rilevanti.